IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il
collocamento in  aspettativa  per  motivi  sindacali  dei  dipendenti
civili  dello  Stato  che  ricoprono  cariche  elettive  in seno alle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative;
  Vista  la  nota  n.  2606  del  13 ottobre 1987 del Ministero della
pubblica istruzione ed atti ad essa richiamati;
  Ritenuto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge
18 marzo 1968, n.  249,  occorre  determinare  il  contingente  delle
aspettative  sindacali  in  ragione  di  una  unita'  per  ogni 5.000
dipendenti in attivita' di servizio;
  Considerato  che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in
attivita'  di  servizio  nella  "scuola"  primaria,   secondaria   ed
artistica ammonta a n. 1.135.275 unita';
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato - Commissione speciale
pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione
1997/80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico
impiego n. 173/82;
  Considerato  che  con  il  citato  parere  il Consiglio di Stato ha
suggerito che ai fini della ripartizione delle aspettative  sindacali
tra  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative occorre
far  riferimento  al   numero   dei   voti   ottenuti   da   ciascuna
organizzazione per l'elezione dei componenti elettivi dei consigli di
amministrazione  di  ciascun  Ministero,  intendendo  con  cio'  fare
riferimento   non  gia'  ed  in  particolare  allo  specifico  organo
dell'amministrazione come tale individuato ma alla procedura elettiva
che caratterizza la nomina dei membri componenti lo stesso;
  Considerato  pertanto,  che  il  parere  sopra  richiamato e' stato
emesso con riferimento generale a tutta la pubblica amministrazione;
  Ritenuto   che   nel   settore   della   scuola,  al  consiglio  di
amministrazione e' equiparato il Consiglio nazionale  della  pubblica
istruzione, organo elettivo;
  Considerato pertanto, che in applicazione del parere n. 1997/80 del
Consiglio di Stato, ai  fini  della  ripartizione  delle  aspettative
sindacali    tra    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative occorre far riferimento ai risultati delle  elezioni,
finale  momento  determinativo  del grado di rappresentativita' e che
nello  specifico  settore   della   scuola,   data   la   particolare
articolazione   strutturale   ed  amministrativa  della  stessa,  sia
opportuno tenere conto  dei  risultati  elettorali  conseguiti  dalle
varie organizzazioni sindacali nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
agosto 1987, registrato alla Corte  dei  conti  il  20  agosto  1987,
registro  n.  11  Presidenza,  foglio  n. 9, concernente la delega al
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola
primaria, secondaria ed artistica, per  il  quale  e'  consentito  il
collocamento  in  aspettativa  ai  sensi  dell'art. 45 della legge 18
marzo 1968, n.  249,  e'  stabilito  per  il  triennio  1987-1989  in
complessive 227 unita'.