IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Vista la nota n. 2606 del 13 ottobre 1987 del Ministero della pubblica istruzione ed atti ad essa richiamati; Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre determinare il contingente delle aspettative sindacali in ragione di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio; Considerato che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in attivita' di servizio nella "scuola" primaria, secondaria ed artistica ammonta a n. 1.135.275 unita'; Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione 1997/80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico impiego n. 173/82; Considerato che con il citato parere il Consiglio di Stato ha suggerito che ai fini della ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative occorre far riferimento al numero dei voti ottenuti da ciascuna organizzazione per l'elezione dei componenti elettivi dei consigli di amministrazione di ciascun Ministero, intendendo con cio' fare riferimento non gia' ed in particolare allo specifico organo dell'amministrazione come tale individuato ma alla procedura elettiva che caratterizza la nomina dei membri componenti lo stesso; Considerato pertanto, che il parere sopra richiamato e' stato emesso con riferimento generale a tutta la pubblica amministrazione; Ritenuto che nel settore della scuola, al consiglio di amministrazione e' equiparato il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo elettivo; Considerato pertanto, che in applicazione del parere n. 1997/80 del Consiglio di Stato, ai fini della ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative occorre far riferimento ai risultati delle elezioni, finale momento determinativo del grado di rappresentativita' e che nello specifico settore della scuola, data la particolare articolazione strutturale ed amministrativa della stessa, sia opportuno tenere conto dei risultati elettorali conseguiti dalle varie organizzazioni sindacali nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica; Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Decreta: Art. 1. Il contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica, per il quale e' consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' stabilito per il triennio 1987-1989 in complessive 227 unita'.